Art. 52
(Norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati)
1.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 3:
a) trova applicazione la normativa statale in materia;
b) con decreto del Presidente della Regione su proposta della Giunta regionale è nominato l'organo straordinario di liquidazione e sono fissati eventuali compensi.
2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 32, la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all'
articolo 27, comma 1, della legge regionale 23/1997, sono curati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.