Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 51
 (Norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria)
1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale.
4. Le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.