Art. 50
(Norma per l'individuazione provvisoria dell'organo di revisione economico-finanziaria e del responsabile finanziario delle Unioni territoriali intercomunali)
1.
Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'
articolo 15 della legge regionale 26/2014
.
2.
Il comma 1 non trova applicazione nei casi previsti nell'articolo 39, comma 1, e nell'articolo 40, comma 5, della
legge regionale 26/2014
.