Art. 5
(L'autonomia finanziaria degli enti locali)
1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l'
articolo 119 della Costituzione, nell'ambito della normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dei principi federali di equilibrio del sistema integrato Regione-Autonomie locali, di responsabilità e di perequazione.
2. Le Province, fino al loro superamento, dispongono di autonomia finanziaria, analoga a quella prevista per i Comuni ai sensi del comma 1; l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti.
3. Le Unioni territoriali intercomunali dispongono di autonomia finanziaria in relazione alle competenze alle stesse attribuite.
4. L'autonomia finanziaria degli enti locali deve essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.