Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 45
 (Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.
3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.
4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.
5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 33/2015
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 10/2016
3 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 42, L. R. 20/2018