Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 40
 (Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)
2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016