2.
Ai fini di cui al comma 1 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali:
a) assicura l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, assumendo il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni medesime, anche con il coinvolgimento degli enti locali;
b) promuove iniziative permanenti, sia formative che di accompagnamento, per creare e consolidare le migliori condizioni possibili per l'applicazione della nuova disciplina;
c) si pone come interlocutore e garante, nei confronti dello Stato, dell'attuazione dei sistemi contabili armonizzati, anche al fine di ricercare soluzioni legate a specificitā e peculiaritā, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.