Art. 38
(Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)
1. I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale.
2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 3, L. R. 33/2015
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 26, comma 1, L. R. 9/2017