Art. 34
(Unitarietà del sistema di finanza pubblica)
1.
Per garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e la semplificazione delle relazioni istituzionali e amministrativa di cui all'articolo 2, comma 4, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali:
a) assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale;
b) assicura la raccolta in via esclusiva e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, con modalità che consentano l'acquisizione automatica dalle banche dati degli enti locali;
c) fornisce agli enti locali servizi e tecnologie;
d) predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni.
2. La Regione e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.