Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 31
1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
1 quater. Gli enti locali che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non accedono alle risorse di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi a valere sulle risorse stanziate con riferimento al triennio successivo all'anno in corso.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
3 Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 44/2017
5 Comma 1 quater aggiunto da art. 9, comma 21, L. R. 44/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 44/2017
7 Comma 1 quater sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 12/2018
8 Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Comma 1 ter abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 11, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 26, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Comma 1 quater interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 16/2019
13 Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 9, comma 7, L. R. 16/2019 , per l'anno 2019.
14 Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
16 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
17 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
18 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
19 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 22/2020
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
22 Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 13, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.