Art. 29
1.
Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori, tenuto conto:
a) della tipologia di ente;
b) della classe demografica di appartenenza;
c) di specifici indicatori economico-finanziari;
d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
e)
( ABROGATA )
2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 14, lettera a), L. R. 31/2017
2 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 14, lettera b), L. R. 31/2017
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44, L. R. 45/2017
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 9/2019
6 Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.