Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 26
 (Elenco regionale dei revisori)
1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.
5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 24/2016
3 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 24/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 32, lettera a), L. R. 13/2019
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 32, lettera b), L. R. 13/2019
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 15/2020