Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 21
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.
4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.
5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.
7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 15, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 14/2016
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 12/2018
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 12/2018
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L. R. 9/2020
6 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.