Art. 19
(Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)
1.
Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:
a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;
b) la sostenibilitą del debito ai sensi dell'articolo 21;
c) la sostenibilitą della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 25/2015
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 13, L. R. 33/2015
3 Comma 3 bis abrogato da art. 50, comma 3, L. R. 3/2016
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 37/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 44/2017
6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.