Art. 18
(Obblighi di finanza pubblica)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 2 bis, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, il presente capo disciplina gli obblighi di finanza pubblica degli enti locali della Regione.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con deliberazione definisce i termini e le modalità per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.