Art. 17
(Erogazione del fondo ordinario e di perequazione)
1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione.
2. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge regionale finanziaria può subordinare l'erogazione di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 9/2017
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.