Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 13
 (Risorse finanziarie a favore degli enti locali)
2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.
3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 44/2017
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 82, L. R. 45/2017
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 31/2018
4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.