1.
Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e conformemente alla previsione dell'articolo 8, comma 5, la Regione finanzia gli enti locali per:
a) assicurare un adeguato livello di funzionalitą degli enti locali, promuovendo la gestione di funzioni attraverso modalitą organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto organizzativo connesso alla fusione tra comuni;
b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse proprie;
c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitivitą e l'attrattivitą del territorio locale per una migliore vivibilitą e per il benessere equo e sostenibile delle comunitą locali;
d) promuovere l'attuazione di buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale l'applicazione del bilancio partecipativo;
e) perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica.