Art. 54
(Assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)
1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la
legge regionale 26/2014, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali gią approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le medesime finalitą di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non attivano procedure di mobilitą intercompartimentale; sono fatte salve le procedure gią avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 47, comma 1, L. R. 10/2016
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 48, comma 2, L. R. 10/2016
3 Comma 1 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016
4 Comma 2 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016