Art. 42
(Divieto di cumulo)
1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale.
2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.
3. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
4. Agli amministratori di forme associative di enti locali, con esclusione dei consorzi degli enti pubblici economici e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
6. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 10, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.