Art. 39
(Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)
1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.
2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento.
3. La mancata trasmissione della relazione, nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.