Art. 30
(Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.
3.
Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:
a) gli indicatori di stabilità finanziaria;
b) lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).
Note:
1 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 38, comma 1, L. R. 20/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2023
6 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2023
7 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2023