Art. 3
(Iniziative progettuali relative alle attività culturali)
1. In via eccezionale, in considerazione dell'anomalo lasso di tempo intercorso in alcuni casi fra invio dell'istanza per mezzo di posta elettronica certificata e la ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione e alla luce del principio del favor partecipationis, le istanze relative agli avvisi pubblici per incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 2 aprile 2015 sono considerate ammissibili qualora inviate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 5 maggio 2015 anche se pervenute all'Amministrazione regionale dopo tale termine.