Legge regionale 10 luglio 2015 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4543 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Misura attiva di sostegno al reddito".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 113 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 3, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 11 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.