Art. 6
(Patto di inclusione)
1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 2 e il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente.
2. Il patto di inclusione può contenere sia obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.
3. Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla misura; il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente medesimo.
4. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro e il Servizio sociale dei Comuni procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.