Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.
Art. 4
 (Ammontare e durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito)
2. L'ammontare massimo mensile dell'intervento è pari a 550 euro.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 55, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 6, L. R. 24/2016
4 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 37, L. R. 31/2017
5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 4, L. R. 35/2017
6 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 35/2017