Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.
Art. 2
1. La "Misura attiva di sostegno al reddito" consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
2. La misura di cui al comma 1 è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.
4. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio periodico, da compiersi almeno ogni sei mesi, e a valutazione finale attraverso idonei strumenti posti in essere dalle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, in coordinamento fra di esse.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 8, comma 53, lettera a), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 53, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 53, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.