Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.
Art. 10
 (Regolamento di attuazione)
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di cui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 59, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.