Legge regionale 05 giugno 2015 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

Art. 7 ter

(Assegnazione di risorse integrative regionali per progetti strategici in ambiti tematici proposti nel PR FESR 2021/2027)

(1)(2)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento delle proposte progettuali formulate dalle Direzioni centrali all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR, considerate strategiche ma non finanziabili nell'ambito del Programma.

(3)

2. Le proposte progettuali strategiche di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

(4)

3. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle proposte di cui al comma 1 sono assegnate alle Direzioni centrali competenti sul bilancio regionale secondo le disposizioni di settore.

3 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento di progetti di valenza territoriale, afferenti a tematiche di interesse espresse dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR; nell'ambito di dette tematiche la Regione individua quelle strategiche sentito il partenariato.

(5)

3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di infrastrutture e territorio.

(6)

3 quater. Il procedimento contributivo di cui ai commi 3 bis e 3 ter del presente articolo, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell’atto di concessione successivo all’approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi ad esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Nel caso di progetti ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di più Enti di decentramento regionale, la competenza è determinata in considerazione dell'ambito territoriale dell'ente locale individuato come capofila.

(7)(9)

4. Con successive leggi finanziarie o di variazione al bilancio regionale l'Amministrazione regionale può integrare l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 3 bis.

(8)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 1/2022

Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2023

Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2023

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2023

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023

Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023

Comma 3 quater aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023

Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 7/2023

Parole sostituite al comma 3 quater da art. 11, comma 17, L. R. 13/2023