Legge regionale 05 giugno 2015 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 4/2021

Articolo 7 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2021

Articolo 7 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 1/2022

Articolo 7 quater aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 1/2022

Art. 1

(Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR)

(1)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" FESR per il periodo 2014-2020, di cui agli articoli 26, 27, 29, e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 ), è costituito il Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).

(2)(3)

1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027 è utilizzato il Fondo di cui al comma 1.

(4)

2. Al Fondo affluiscono:

a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;

c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo;

d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;

e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis.

(5)

3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.

(6)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 1, L. R. 4/2021

Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 4/2021

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 4/2021

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 4/2021

Comma 2 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 4/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 6, L. R. 4/2021

Art. 2

(Cessazione del Fondo)

(1)

1. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto del Presidente della Regione, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso. Al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 1, L. R. 4/2021

Art. 3

(Modalità attuative dei programmi)

(1)

1. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione dei programmi di cui all'articolo 1:

a) la gestione del Fondo;

b) la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi;

c) le procedure di gestione ordinaria e speciale dei programmi di cui all'articolo 1.

(2)(3)

2. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo dei programmi di cui all'articolo 1 sono adottate dall'Autorità di gestione, sentite le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi interessati.

(4)(5)(6)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 4/2021

Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 4/2021

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 4/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 4/2021

Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, L. R. 4/2021

Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 3, L. R. 4/2021

Art. 4

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dai programmi di cui all'articolo 1 si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

(3)

2. Le stazioni appaltanti nell'attuazione delle operazioni finanziate dai programmi di cui all'articolo 1, sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori, forniture e servizi o alla realizzazione degli stessi.

(4)(5)(6)

2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi già aggiudicati o in fase di aggiudicazione nel periodo di emergenza COVID-19, le maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive derivanti dall'aggiudicazione dei lavori o dalla realizzazione delle opere nell'ambito di procedure per le quali non sia stato possibile prevedere tali maggiori costi, previa comunicazione e quantificazione delle stesse alla struttura regionale attuatrice del Programma entro sessanta giorni dall'approvazione della variante da parte della stazione appaltante.

(1)

2 ter. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie, esclusivamente in relazione alle maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, è ammessa la presentazione di varianti in aumento anche oltre il contributo concesso e comunque nei limiti da definire con apposito decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

(2)

2 quater. Nella procedura di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato dei programmi di cui all'articolo 1, la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni derivanti dall'applicazione della decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 e conseguenti all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti, è garantita dalla rendicontazione del parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo dello Stato delle maggiori spese sostenute dai programmi.

(7)

2 quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive del relativo progetto.

(8)

2 sexies. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti della dotazione finanziaria residua del Programma, per i progetti finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ammessa la presentazione di varianti in aumento, anche oltre il contributo concesso, in relazione alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19.

(9)

2 septies. La struttura regionale attuatrice competente, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla ADG del Programma tramite proprio decreto, con l'eventuale supporto della Direzione competente in materia di lavori pubblici, esamina le richieste presentate ai sensi dei commi 2 quinquies e 2 sexies che dovranno essere corredate di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesta l'effettiva incapienza del quadro economico dell'opera e la congruità dei maggiori costi esposti che dovranno essere documentati mediante allegazione dei relativi computi metrici estimativi, compilati con voci redatte sulla base del prezzario regionale del Friuli Venezia Giulia o di altri prezzari di riferimento aggiornati, ovvero dettagliati in apposite analisi dei prezzi, con allegata evidenza della verifica di congruità del soggetto competente.

(10)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 15/2020

Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 15/2020

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 4/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 4/2021

Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 4/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 4/2021

Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 4/2021

Comma 2 quinquies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2022

Comma 2 sexies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2022

10  Comma 2 septies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2022

Art. 5

(Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)

1. Anche ai fini di garantire un adeguato livello di spesa, in coerenza con quanto previsto dal principio della sana gestione finanziaria e performance di cui al capo 7 del regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, le risorse stanziate in favore di un programma di cui all'articolo 1 possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.

(1)(2)

2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito di un programma di cui all'articolo 1, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile al programma, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.

(3)(4)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2021

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 4/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 4/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 4/2021

Art. 6

(Norme finanziarie per il POR FESR 2014-2020)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 115.389.592 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 31.351.776 euro per l'anno 2015, 16.148.160 euro per l'anno 2016, 16.471.341 euro per l'anno 2017, 16.800.980 euro per l'anno 2018, 17.137.206 euro per l'anno 2019 e 17.480.129 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi FESR". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pari importo assegnate dall'Unione europea accertate e riscosse a valere sull'unità di bilancio 4.3.263 di nuova istituzione al titolo IV, categoria III, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisizione di fondi dalla Unione Europea per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione FESR per il periodo 2014-2020" e sul capitolo 53 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Acquisizione di fondi dalla UE per il POR FESR 2014-2020".

3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 80.772.714 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 21.946.243 euro per l'anno 2015, 11.303.712 euro per l'anno 2016, 11.529.939 euro per l'anno 2017, 11.760.686 euro per l'anno 2018, 11.996.044 euro per l'anno 2019 e 12.236.090 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 422 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi Stato". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede con le entrate di pari importo assegnate dall'Unione europea accertate e riscosse a valere sull'unità di bilancio 4.2.264 di nuova istituzione al titolo IV, categoria II, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione FESR per il periodo 2014-2020" e sul capitolo 54 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per il POR FESR 2014-2020".

5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 34.616.878 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 9.405.533 euro per l'anno 2015, 4.844.448 euro per l'anno 2016, 4.941.402 euro per l'anno 2017, 5.040.294 euro per l'anno 2018, 5.141.162 euro per l'anno 2019 e 5.244.039 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 423 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi regionali". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.1166 e del capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale".

Art. 7

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 7/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Le risorse regionali già destinate al Fondo di cui al comma 2, lettera d), e non utilizzate, e le risorse di cui al comma 2, lettera e), possono essere utilizzate per la costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento nell'ambito del Piano d'Azione Coesione di cui al comma 1.

2 ter. La Giunta regionale, previa ricognizione annuale delle risorse disponibili, con deliberazione provvede a riassegnare le risorse di cui al comma 2 bis agli interventi ammissibili al Piano d'Azione Coesione.>>.

Art. 7 bis

(Assegnazione di fondi regionali aggiuntivi)

(1)

1. Al fine di garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate al Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 e per accelerare la sua realizzazione nelle prime annualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono altresì essere utilizzate per sostenere le spese di progettazione inerenti gli interventi previsti nell'ambito del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027.

3. Al fine di consentire un tempestivo avvio del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo sociale europeo per il periodo 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate all'attivazione di nuovi programmi specifici da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.

4. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle eventuali ulteriori risorse comunitarie che potrebbero essere assegnate con lo strumento React EU ai programmi operativi regionali obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 5.927.300,77 euro di cui 3.360.000 euro per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR e 2.567.300,77 euro per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FSE, destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito dei medesimi programmi o, in alternativa, sui Programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2021-2027 con la medesima ripartizione.

5. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regolamentari comunitarie in materia di politica di coesione per la programmazione 2021-2027 comprensiva degli strumenti previsti da Next Generation EU, le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono utilizzate con le modalità previste nella programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea 2014-2020.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2021

Art. 7 ter

(Assegnazione di risorse integrative regionali per progetti strategici in ambiti tematici proposti nel PR FESR 2021/2027)

(1)(2)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento delle proposte progettuali formulate dalle Direzioni centrali all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR, considerate strategiche ma non finanziabili nell'ambito del Programma.

(3)

2. Le proposte progettuali strategiche di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

(4)

3. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle proposte di cui al comma 1 sono assegnate alle Direzioni centrali competenti sul bilancio regionale secondo le disposizioni di settore.

3 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento di progetti di valenza territoriale, afferenti a tematiche di interesse espresse dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR; nell'ambito di dette tematiche la Regione individua quelle strategiche sentito il partenariato.

(5)

3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di infrastrutture e territorio.

(6)

3 quater. Il procedimento contributivo di cui ai commi 3 bis e 3 ter del presente articolo, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell’atto di concessione successivo all’approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi ad esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Nel caso di progetti ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di più Enti di decentramento regionale, la competenza è determinata in considerazione dell'ambito territoriale dell'ente locale individuato come capofila.

(7)(9)

4. Con successive leggi finanziarie o di variazione al bilancio regionale l'Amministrazione regionale può integrare l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 3 bis.

(8)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 1/2022

Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2023

Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2023

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2023

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023

Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023

Comma 3 quater aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023

Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 7/2023

Parole sostituite al comma 3 quater da art. 11, comma 17, L. R. 13/2023

Art. 7 quater

(Disposizioni per il ritiro delle operazioni e le anticipazioni finanziarie)

(1)

1. Le spese sostenute a valere sul Fondo a favore di un'operazione che risultano non certificabili nell'ambito dei Programmi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1 bis, per cause non imputabili al beneficiario, non vengono attestate sui medesimi Programmi e, qualora già certificate, sono oggetto di ritiro ai sensi degli articoli 126, lettere d) e h), e 137, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).

2. Gli importi relativi al mancato recupero dei crediti di modico valore ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non vengono attestati sui medesimi programmi e, qualora già certificati, sono oggetto di ritiro.

3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 che non sono oggetto di recupero nei confronti dei beneficiari sono imputate al parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo da parte di altri soggetti.

4. Le risorse finanziarie in anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2021, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea), destinate al Programma regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 sono gestite secondo le modalità previste dalla presente legge regionale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 1/2022

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.