Legge regionale 05 giugno 2015, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).
Art. 7 ter
3. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle proposte di cui al comma 1 sono assegnate alle Direzioni centrali competenti sul bilancio regionale secondo le disposizioni di settore.
3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di infrastrutture e territorio.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 1/2022
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2023
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2023
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2023
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023
7 Comma 3 quater aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 7/2023
9 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 11, comma 17, L. R. 13/2023