Legge regionale 05 giugno 2015, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).
Art. 7 quater
1. Le spese sostenute a valere sul Fondo a favore di un'operazione che risultano non certificabili nell'ambito dei Programmi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1 bis, per cause non imputabili al beneficiario, non vengono attestate sui medesimi Programmi e, qualora gią certificate, sono oggetto di ritiro ai sensi degli articoli 126, lettere d) e h), e 137, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).
2. Gli importi relativi al mancato recupero dei crediti di modico valore ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non vengono attestati sui medesimi programmi e, qualora gią certificati, sono oggetto di ritiro.
3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 che non sono oggetto di recupero nei confronti dei beneficiari sono imputate al parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo da parte di altri soggetti.
4. Le risorse finanziarie in anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2021, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea), destinate al Programma regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 sono gestite secondo le modalitą previste dalla presente legge regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 1/2022