Art. 5
(Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)
1. Anche ai fini di garantire un adeguato livello di spesa, in coerenza con quanto previsto dal principio della sana gestione finanziaria e performance di cui al capo 7 del
regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, le risorse stanziate in favore di un programma di cui all'articolo 1 possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalitą attuative delle singole attivitą del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.
2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito di un programma di cui all'articolo 1, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile al programma, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2021
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 4/2021
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 4/2021
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 4/2021