Art. 4
(Disposizioni in materia di appalti)
1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dai programmi di cui all'articolo 1 si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
2. Le stazioni appaltanti nell'attuazione delle operazioni finanziate dai programmi di cui all'articolo 1, sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori, forniture e servizi o alla realizzazione degli stessi.
2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi giā aggiudicati o in fase di aggiudicazione nel periodo di emergenza COVID-19, le maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive derivanti dall'aggiudicazione dei lavori o dalla realizzazione delle opere nell'ambito di procedure per le quali non sia stato possibile prevedere tali maggiori costi, previa comunicazione e quantificazione delle stesse alla struttura regionale attuatrice del Programma entro sessanta giorni dall'approvazione della variante da parte della stazione appaltante.
2 ter. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie, esclusivamente in relazione alle maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, č ammessa la presentazione di varianti in aumento anche oltre il contributo concesso e comunque nei limiti da definire con apposito decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
2 quater. Nella procedura di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato dei programmi di cui all'articolo 1, la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni derivanti dall'applicazione della decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 e conseguenti all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che rilevano la non conformitā della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti, č garantita dalla rendicontazione del parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo dello Stato delle maggiori spese sostenute dai programmi.
2 quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive del relativo progetto.
2 sexies. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti della dotazione finanziaria residua del Programma, per i progetti finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione č ammessa la presentazione di varianti in aumento, anche oltre il contributo concesso, in relazione alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19.
2 septies. La struttura regionale attuatrice competente, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla ADG del Programma tramite proprio decreto, con l'eventuale supporto della Direzione competente in materia di lavori pubblici, esamina le richieste presentate ai sensi dei commi 2 quinquies e 2 sexies che dovranno essere corredate di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesta l'effettiva incapienza del quadro economico dell'opera e la congruitā dei maggiori costi esposti che dovranno essere documentati mediante allegazione dei relativi computi metrici estimativi, compilati con voci redatte sulla base del prezzario regionale del Friuli Venezia Giulia o di altri prezzari di riferimento aggiornati, ovvero dettagliati in apposite analisi dei prezzi, con allegata evidenza della verifica di congruitā del soggetto competente.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 15/2020
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 15/2020
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 4/2021
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 4/2021
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 4/2021
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 4/2021
7 Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 4/2021
8 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2022
9 Comma 2 sexies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2022
10 Comma 2 septies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2022