Art. 2
1. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto del Presidente della Regione, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso. Al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 1, L. R. 4/2021