Legge regionale 29 maggio 2015 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.

Art. 5

(Trasferimento delle risorse)

1. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti alla Regione a decorrere dalla data del trasferimento delle relative funzioni, salvo quanto stabilito dal comma 3.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono iscritte su pertinenti unità di bilancio e capitoli del bilancio regionale.

3. I beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, in proprietà ovvero in disponibilità della Provincia, sono trasferiti senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale in proprietà ovvero in disponibilità alla Regione. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

(1)

4. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna costituisce titolo per la variazione dell'intestazione dei beni presso gli uffici competenti a favore della Regione. Le modalità e le tempistiche della consegna sono individuate nel piano di subentro.

5. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite le Province, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento dei beni e di subentro negli eventuali contratti e fino al loro superamento, mettono a disposizione della Regione senza oneri a carico della stessa le risorse strumentali, mobili e immobili, necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

6. Sono trasferite alla Regione le risorse relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito e quelle incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti. Il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività.

7. Per le finalità di cui al comma 3 i Comuni assicurano la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.

(2)

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 della legge regionale 26/2014.

Note:

Comma 3 interpretato da art. 21, comma 1, L. R. 26/2015

Comma 7 interpretato da art. 21, comma 1, L. R. 26/2015