Legge regionale 29 maggio 2015 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.
Art. 20
(Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 18/2005)
1. L'articolo 39 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 39
(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
2. Il Fondo è alimentato:
a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;
b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;
c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
d) da somme stanziate dalla Regione.
3. La Regione definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.>>.