Legge regionale 29 maggio 2015 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 36 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone con disabilità;

b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;

c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.>>;

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

<<3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce:

a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;

c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;

e) le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999;

f) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

g) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;

h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;

i) ogni altro atto programmatorio o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999, per quanto di competenza regionale.>>.