Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.
CAPO IV
 ABROGAZIONI, NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 35
 (Norme finanziarie)
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di 28.150.428,85 euro suddivisa in ragione di 5.630.085,77 euro per l'anno 2015 e di 11.260.171,54 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015, suddivisa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBICAPITOLO201520162017
11.3.1.118535573.070.360,596.140.721,186.140.721,18
11.3.1.11853569781.581,051.563.162,101.563.162,10
11.3.1.1185340087.655,83175.311,66175.311,66
11.3.1.1185340134.082,1368.164,2668.164,26
11.3.1.1185356313.776,2227.552,4427.552,44
11.3.1.118535672.126,874.253,744.253,74
11.3.1.1185357063.452,07126.904,14126.904,14
11.3.1.1185357118.359,2336.718,4636.718,46
11.3.1.1185357620.664,3441.328,6841.328,68
11.3.1.1185358123.564,5947.129,1847.129,18
11.3.1.118596991.162.928,132.325.856,262.325.856,26
11.3.1.11849650351.534,72703.069,44703.069,44


3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede per complessivi 19.258.901,47 euro suddivisi in ragione di 3.851.780,29 euro per l'anno 2015 e di 7.703.560,59 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante storno dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015 e per complessivi 8.891.527,38 euro suddivisi in ragione di 1.778.305,48 euro per l'anno 2015 e di 3.556.610,95 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante prelevamento dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo 9700 <<Fondo globale di parte corrente>>, partita n. 52, dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.
4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3 è iscritto lo stanziamento complessivo di 7.655.993,05 euro suddiviso in ragione di 1.531.198,61 euro per l'anno 2015 e di 3.062.397,22 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Entrata
UBICAPITOLO201520162017
6.1.20417851.049.928,972.099.857,942.099.857,94
6.1.2049982481.269,64962.539,28962.539,28


Spesa
UBICAPITOLO201520162017
12.2.4.348098941.049.928,972.099.857,942.099.857,94
12.2.4.34809982481.269,64962.539,28962.539,28


Art. 36
 (Disposizioni transitorie)
2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato.
4. Il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dai rispettivi regolamenti di organizzazione, ferme restando le disposizioni organizzative di coordinamento stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La partecipazione alle sedute delle Commissioni avviene a titolo gratuito.
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi a favore delle persone con disabilità, nelle more della definizione da parte della Regione delle modalità organizzative dei comitati tecnici di cui all'articolo 36, comma 3 bis, della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), rimangono operativi i comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005. La partecipazione alle sedute dei comitati tecnici avviene a titolo gratuito.
8. Entro il 31 luglio 2015 i Piani di subentro, approvati ai sensi dell'articolo 4, sono integrati da parte delle Province con riferimento alle attività svolte dalle Province medesime nel periodo dall'1 giugno al 30 giugno 2015.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, L. R. 10/2016
2 Comma 6 abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 20/2016
3 Comma 7 abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 20/2016