Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.
Art. 4
 (Piano di subentro)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, la procedura per il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro di cui alla legge regionale 18/2005 è attuata secondo le disposizioni seguenti.
4. Nella proposta di piano di subentro è prefigurato, altresì, il subentro della Regione nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere c) e d), nonché il trasferimento delle risorse, anche finanziarie, già di competenza della Provincia. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni il dato, qualora non frazionabile, è imputato alla funzione cui si riferisce in prevalenza.
5. La proposta del piano di subentro è predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5.
6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente alla ricezione della proposta di piano di subentro, promuove, sentito l'Assessore regionale in materia di lavoro, l'intesa sul piano con il Presidente della Provincia. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi dieci giorni, si prescinde dalla stessa. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale in materia di lavoro.