Art. 37
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le modifiche alle leggi regionali di cui al capo II, agli articoli da 29 a 32 e al capo IV hanno effetto a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1.