Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.
Art. 36
 (Disposizioni transitorie)
2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato.
4. Il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dai rispettivi regolamenti di organizzazione, ferme restando le disposizioni organizzative di coordinamento stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La partecipazione alle sedute delle Commissioni avviene a titolo gratuito.
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi a favore delle persone con disabilità, nelle more della definizione da parte della Regione delle modalità organizzative dei comitati tecnici di cui all'articolo 36, comma 3 bis, della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), rimangono operativi i comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005. La partecipazione alle sedute dei comitati tecnici avviene a titolo gratuito.
8. Entro il 31 luglio 2015 i Piani di subentro, approvati ai sensi dell'articolo 4, sono integrati da parte delle Province con riferimento alle attività svolte dalle Province medesime nel periodo dall'1 giugno al 30 giugno 2015.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, L. R. 10/2016
2 Comma 6 abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 20/2016
3 Comma 7 abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 20/2016