<<Art. 39
(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
2. Il Fondo è alimentato:c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
d) da somme stanziate dalla Regione.
3. La Regione definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.>>.