Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.
Art. 2
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014, a decorrere dall'1 luglio 2015 la Regione, attraverso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), mediante articolazione in strutture territoriali che ricomprendono anche le strutture denominate "Centri per l'impiego" di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.