<<Art. 38
(Servizi del collocamento mirato)
1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità presso le strutture territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro operano i Servizi del collocamento mirato che provvedono, in particolare:a) all'avviamento lavorativo, alla tenuta dell'elenco e alla predisposizione e aggiornamento della graduatoria;
b) al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali;
c) alla stipulazione delle convenzioni finalizzate al collocamento mirato, anche avvalendosi della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con i servizi di integrazione lavorativa;
d)
all'attuazione degli interventi finanziabili con risorse del Fondo regionale e del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'
articolo 13 della legge 68/1999
.
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.>>.