<<3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce:a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'
articolo 11 della legge 68/1999;
b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;
d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;
h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;
i) ogni altro atto programmatorio o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della
legge 68/1999, per quanto di competenza regionale.>>.