Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021
Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.
Art. 10
1.
All'
articolo 21 della legge regionale 18/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
Le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'Impiego" le seguenti funzioni:
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Le attività di erogazione di servizi in materia di lavoro a cittadini e alle imprese è affidata ad apposite strutture denominate "Centri per l'Impiego", che svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:
>>;
b)
il comma 2 è abrogato;
c)
al comma 3 le parole <<
dei commi 1 e 2
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
ai sensi del comma 1
>>.