Al
comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), le parole <<
le iniziative di orientamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<
la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la promozione della qualità e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative>>.