1. La presente legge riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego della regione e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro previsto dall'
articolo 32, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), realizzando una nuova organizzazione delle competenze in materia nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro.
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.