﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 22 maggio 2015

      , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Consiglio delle autonomie locali)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>È istituito il Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL) quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il CAL è l'organo di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attraverso il quale essi partecipano alla programmazione, elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche regionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Presso il CAL ha luogo la concertazione fra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il CAL costituisce sede di confronto, coordinamento, proposta, approfondimento e informazione sulle tematiche di interesse degli enti locali. Il CAL e gli organi della Regione informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il CAL ha sede nella città di Udine e si avvale di una struttura operativa alle dipendenze funzionali del Presidente del CAL.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 21/2019</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;"> Art. 2 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Composizione del CAL) <p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste quali membri di diritto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>un Comune per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo. </p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I Comuni di cui al comma 1, lettera b), sono individuati, ogni cinque anni, per ciascun ambito territoriale, dai sindaci dei Comuni compresi nell'ambito, esclusi i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Le conferenze dei sindaci sono convocate, per ciascun ambito territoriale, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza del quinquennio; in difetto provvede, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Lo stesso sindaco, con l'assistenza del segretario del rispettivo Comune, presiede la conferenza. <p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per individuare i Comuni di cui al comma 1, lettera b), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il Comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Qualora tra i Comuni individuati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, non risultino compresi almeno due Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, si procede ad una elezione suppletiva per l'individuazione di un Comune montano e di un Comune non montano, entrambi con popolazione sino a 3.000 abitanti. A tal fine, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ultimo periodo, convoca, in due distinte conferenze, i sindaci dei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti classificati montani di cui all'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e i sindaci degli altri Comuni, non montani, con popolazione sino a 3.000 abitanti. Ciascuna conferenza è rispettivamente presieduta, con l'assistenza della struttura regionale di cui all'articolo 1, comma 5, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. L'individuazione dei due Comuni avviene con le modalità indicate al comma 3. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 bis. </span>L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il CAL per la seduta di insediamento. Fino all'elezione del Presidente l'organo è presieduto dal componente più anziano di età. Fino alla seduta di insediamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il CAL esercita le sue funzioni nella composizione precedente. Decorso il predetto termine il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti eletti.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Partecipano alle attività del CAL i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, o loro delegati, scelti tra i sindaci dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera b), o tra i componenti delle rispettive Giunte con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera a).<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione. </p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 19/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Vedi anche quanto disposto dall'art. 23, comma 1, L. R. 31/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 5 bis aggiunto da art. 9, comma 12, L. R. 14/2023</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;"> Art. 3 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Partecipazione ai lavori del CAL) <p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale, partecipa ai lavori del CAL con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), designato dalla rispettiva Assemblea. La consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 26/2014, attinente alle rispettive minoranze, qualora relativa ad atti di cui all'articolo 8 della presente legge, si realizza mediante la partecipazione dei rappresentanti delle suddette Assemblee ai lavori del CAL con diritto di voto. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCEM FVG) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Ai lavori del CAL presenziano i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 19/2018</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Organi del CAL)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono organi del CAL il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza, i quali svolgono le funzioni previste nella presente legge e nel regolamento interno di cui all'articolo 6. Il medesimo regolamento disciplina altresì i casi in cui alle Commissioni è attribuita l'adozione di atti produttivi di effetti aventi rilevanza esterna.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il Consiglio è composto dai soggetti di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui agli articoli 3 e 9, comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il CAL elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il Presidente rappresenta il CAL e ne dirige e coordina l'attività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e negli altri casi previsti dal regolamento interno, esercitando funzioni vicarie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'Ufficio di Presidenza promuove l'attività del CAL e collabora con il Presidente nella programmazione dei lavori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>L'Ufficio di Presidenza è convocato con cadenza periodica correlata alle attività da svolgere, per concordare con l'Assessore competente in materia di autonomie locali il programma dei lavori del CAL, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, fatti salvi i casi di urgenza e indifferibilità.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Funzionamento del CAL)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le sedute del CAL sono pubbliche; il regolamento interno disciplina i casi e le modalità di eventuali sedute riservate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica, con le modalità stabilite dal regolamento interno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le convocazioni e gli ordini del giorno del CAL e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, nonché a tutte le Unioni territoriali intercomunali che ne danno adeguata pubblicità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento telematico che garantisca la riferibilità del voto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>In seno al CAL sono costituite commissioni e gruppi di lavoro a cui possono partecipare i funzionari competenti, nonché soggetti esperti nelle materie trattate, nei casi e con le modalità fissati dal regolamento interno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Alle commissioni possono essere attribuite funzioni redigenti o deliberanti in luogo del CAL secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento interno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attività del CAL.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Regolamento interno del CAL)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il CAL approva, a maggioranza dei componenti, il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il regolamento disciplina, in particolare:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL e la durata delle rispettive cariche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>le funzioni degli organi del CAL;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la programmazione dell'attività del CAL, anche in relazione alle modalità di esame dei provvedimenti da parte delle commissioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>i casi nei quali possono essere attribuite alle commissioni funzioni redigenti o deliberanti in luogo del Consiglio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>le modalità di riunione, di espressione del voto e di assunzione delle decisioni attraverso strumenti telematici.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet del CAL.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Collaborazione istituzionale permanente)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il CAL costituisce la sede della collaborazione permanente tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e gli altri soggetti portatori di interessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Presso il CAL ha luogo il confronto relativamente alle tematiche che riguardano materie di interesse per il sistema delle autonomie locali, al fine di giungere alla predisposizione di atti, i cui contenuti costituiscano la sintesi dei vari interessi coinvolti.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le Assemblee di comunità linguistica, di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014, possono avvalersi della sede del CAL per l'esercizio delle proprie funzioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Funzioni del CAL)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il CAL esprime l'intesa sugli schemi di disegni di legge riguardanti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'ordinamento delle autonomie locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>le elezioni degli enti locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il conferimento e le modalità di esercizio delle funzioni degli enti locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la finanza locale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>la disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>la composizione e le funzioni del CAL.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il CAL esprime altresì l'intesa sulle disposizioni riguardanti la finanza locale contenute negli schemi di disegni di legge di cui al comma 3, lettera a).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il CAL esprime il parere in merito a:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>proposte di atti di programmazione regionale, qualora interessino le funzioni o gli assetti finanziari della generalità degli enti locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>proposte di atti di programmazione europea compresi i programmi di cooperazione territoriale, nonché provvedimenti di attuazione della medesima, qualora interessino le funzioni degli enti locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>ogni altro provvedimento che la Giunta regionale o il Consiglio regionale intendano sottoporre al CAL.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Funzioni in materia socio-sanitaria)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il CAL esercita le funzioni della Conferenza permanente di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), previste dal medesimo decreto legislativo e dalle relative norme attuative. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la composizione del CAL è integrata con la partecipazione dei Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), qualora non siano già componenti del CAL, nonché dal rappresentante di Federsanità - ANCI, con diritto di parola. Il Presidente di ciascuna Conferenza dei sindaci può delegare la partecipazione ad altro componente della medesima Conferenza.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Altre competenze del CAL)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il CAL concorre all'attività di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in collaborazione con le strutture regionali competenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il Presidente del CAL o suo delegato partecipa ai tavoli di partenariato istituzionale relativi alla programmazione europea.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il CAL può formulare proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il CAL può formulare proposte legislative approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti. La proposta è sottoposta dal Presidente del CAL alla Giunta regionale la quale può elaborare un disegno di legge, tenendo conto dei contenuti della proposta medesima, ovvero è trasmessa ai consiglieri regionali i quali possono assumere l'iniziativa legislativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il CAL può proporre alla Giunta regionale di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il CAL provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali in organi, comitati e commissioni o altri organismi comunque denominati, previsti da leggi regionali. In caso di urgenza, su richiesta motivata dell'Assessore regionale competente per materia, le stesse possono essere effettuate dall'Ufficio di Presidenza, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno. Le nomine e le designazioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate al CAL nella seduta immediatamente successiva.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Il CAL, per le proprie finalità, può procedere a forme di consultazione degli enti locali, anche allo scopo di formulare linee di indirizzo su tematiche di loro interesse e partecipare ad organismi di coordinamento nazionale, nonché ad attività svolte a livello nazionale o europeo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Comunicazione degli atti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al CAL secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi a cura del proponente al CAL, al Presidente del Consiglio regionale, ai Presidenti dei gruppi consiliari e ai Presidenti delle Commissioni permanenti.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 9, comma 82, L. R. 12/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Procedimento di formazione dell'intesa)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il CAL esprime l'assenso all'intesa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il CAL può avanzare proposte di modifica o integrazione dei disegni di legge, le quali sono sottoposte alla Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Qualora entro venti giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a esame non si raggiunga l'intesa a seguito dell'intervenuta negoziazione tra le parti, la Giunta regionale, all'unanimità, può prescinderne, con espressa e adeguata motivazione, dandone comunicazione al CAL e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del CAL.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'intesa è sancita in sede di riunione del CAL dal rappresentante della Giunta regionale e dal Presidente del CAL. L'intesa può essere sancita in forma semplificata, anche mediante scambio di corrispondenza, qualora riguardi atti per i quali il CAL abbia proposto modifiche o integrazioni, secondo le modalità operative definite nel regolamento interno.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Procedimento di acquisizione del parere)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il CAL esprime, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il parere, eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari al provvedimento, il parere si intende espresso in senso favorevole. Decorso il termine stabilito dal presente comma, la Giunta regionale può prescindere dal parere.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, i termini previsti sono ridotti di un terzo e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza, col voto favorevole della maggioranza dei componenti. I pareri espressi dall'Ufficio di Presidenza sono comunicati al CAL nella seduta immediatamente successiva.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto all'unanimità e motiva lo scostamento dal parere del CAL.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Partecipazione del Presidente del CAL alle sedute delle Commissioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del CAL, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del CAL alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il Presidente del CAL può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pronunciamenti adottati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Relazione del Presidente del CAL)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il Presidente del CAL redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Consiglio nell'anno precedente e sulla valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La relazione è illustrata dal Presidente del CAL in una seduta solenne del CAL e trasmessa al Presidente della Regione e del Consiglio regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme transitorie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il CAL come composto alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni dalla stessa disciplinate fino alla data di insediamento del CAL nella composizione di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Fino all'individuazione del Comune di cui all'articolo 2, comma 1, partecipa alle attività del CAL il Presidente dell'Unione ovvero, qualora lo stesso non sia stato eletto, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26/2014. Il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti effettivi. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente al termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/2014, convoca il CAL per la seduta di insediamento, nella quale il Consiglio elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti, il Presidente. Fino all'elezione del Presidente la seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>In via di prima applicazione della presente legge, i componenti dell'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, già nominati all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla nomina dei propri successori, conseguente al prossimo rinnovo dei componenti del CAL, ai sensi del comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali che prevedono funzioni in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono adeguate a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Fino all'adeguamento della normativa regionale di cui al comma 5, il CAL integrato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, esercita le funzioni spettanti alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale ai sensi della normativa vigente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa di settore in relazione a quanto previsto dall'articolo 7.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera j), L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifiche alla legge regionale 6/2006)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il comma 4 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;4. </span>Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.&gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;3. </span>L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.&gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il comma 3 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;3. </span>Con regolamento regionale sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2.&gt;&gt;;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>al comma 4 dell'articolo 41 le parole &lt;&lt;della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare, che si esprimono&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;della competente Commissione consiliare, che si esprime&gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>al comma 3 dell'articolo 58 le parole &lt;&lt;, d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale,&gt;&gt; sono soppresse.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11/2009)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole &lt;&lt;e secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;acquisito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 19/2010)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), le parole &lt;&lt;, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale&gt;&gt; sono soppresse.</p></p><a name="art20"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 20</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 8, L.R. 6/2013.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2013)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative), le parole &lt;&lt;dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;dal Consiglio delle autonomie locali&gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera h), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 20/2013.</p></p></p></body></html>